Informazioni sui reclami

Il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente o a Marsh S.p.A. utilizzando uno in alternativa dei seguenti canali:

mezzo posta ordinaria all’indirizzo: Marsh S.p.A. - Viale Luigi Bodio, 33 - 20158 Milano MI
All’attenzione della Funzione Reclami
via e-mail alla casella di posta elettronica: reclami@marsh.com
a mezzo posta certificata alla casella PEC: reclami.marsh@cert.marsh.it

Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Marsh S.p.A. o dell’impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all’IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.

In caso di rapporto di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l’esisto del reclamo stesso.

Resta ferma la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, quale, a titolo esemplificativo, la mediazione.

È prevista anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. +39 06 857961 – email: segreteria.fgs@consap.it), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione.